IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati nell'art. 21 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; b) all'interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di tutela ambientale, la cui individuazione e gestione siano direttamente o indirettamente disciplinate dalle leggi regionali vigenti. 2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere. 3. Per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresi' il parcheggio nell'ambito dei medesimi territori nonche' la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri, le mulattiere e le strade con- siderate nel successivo art. 2 esistenti nei territori stessi".