IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1  della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
 
   1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore
individuati nell'art. 21 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393:
     a)  nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
     b) all'interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di  tutela
ambientale,  la  cui  individuazione  e gestione siano direttamente o
indirettamente disciplinate dalle leggi regionali vigenti.
   2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte,
i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed  i  rimorchi  di
qualsiasi genere.
   3.  Per  i  mezzi  di  cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresi' il
parcheggio nell'ambito dei medesimi territori nonche' la circolazione
ed il parcheggio su tutti i sentieri, le mulattiere e le strade  con-
siderate nel successivo art. 2 esistenti nei territori stessi".